In data 14 settembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (20A04921) (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33), che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni 2020”.
Nella presente nota, in particolare, si intende fornire una prima lettura del nuovo art. 44, rubricato «Misure a favore degli aumenti di capitale», come risultante dalla conversione in legge del Decreto, enfatizzando le differenze rispetto al testo originario.
Ai sensi del primo comma dell’art. 44, con riferimento alle assemblee (straordinarie) intervenute sino alla data del 30 giugno 2021, in deroga agli articoli 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c., a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
- gli aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.;
- l’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
La legge di conversione ha eliminato il riferimento contenuto alla lettera b) del testo originario del Decreto, relativo all’introduzione nello statuto della clausola che in caso di aumento di capitale consente di escludere il diritto di opzione dei soci nei limiti di una percentuale del capitale sociale preesistente, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.
Riassumendo, sino al 30 giugno 2021:
- in presenza del quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale», le delibere in questione «sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea» (quorumdeliberativo “semplice”), «anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate»;
- in mancanza del suddetto quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale», invece, continueranno ad applicarsi i diversi quorum costitutivi previsti dal Codice Civile, il quorum deliberativo “rafforzato” di «almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (di cui ai derogati artt. 2368, comma 2, secondo periodo, 2369, commi 3 e 7, c.c.) e i maggiori quorum costitutivi e deliberativi eventualmente previsti dallo statuto.
Merita in particolare rilevare che, mentre il testo originario dell’art. 44 riguardava solamente le società per azioni, oggi il comma 2 della norma, come risultante a seguito della conversione in legge, prevede che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile».
In mancanza di tale disposizione, nelle s.r.l., per le delibere in questione, in quanto modificative dell’atto costitutivo, sarebbe stata richiesta una maggioranza pari ad almeno la metà del capitale sociale ovvero quella più elevata prevista dallo statuto (art. 2479, comma 3, c.c.).
Fino al 30 giugno 2021, invece, tali delibere, in presenza del quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale», potranno essere «approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea» (quorumdeliberativo “semplice”), «anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate».
Al suo terzo comma, l’art. 44 prevede che, sino al 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4 comma, secondo periodo, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
Il quarto comma dell’art. 44 modifica i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2441 c.c. come di seguito indicato.
2. L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali».