Decreto Liquidità e il Documento Interpretativo 6 OIC

Al fine di fronteggiare gli effetti negativi derivanti per le società dalla pandemia COVID-19, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”; convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), il Governo ha emanato ulteriori disposizioni in materia societaria, che si affiancano a quelle contenute nel c.d. “Decreto Cura Italia”, segnatamente:

  • l’art. 6, in tema di riduzione del capitale per perdite;
  • l’art. 7, sui principi di redazione del bilancio;
  • l’art. 8, relativo ai finanziamenti effettuati dai soci in favore delle società.

Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

In forza della norma sopracitata, quindi, dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020:

  1. non si applica la disciplina sulla riduzione del capitale sociale per perdite, dettata, per le s.p.a., agli artt. 2446, commi 2-3, e 2447 c.c., per le s.r.l., agli artt. 2482-bis, commi 4-6, e 2482-ter c.c. (applicabile alle società cooperative ex art. 2519 c.c.);
  2. non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. (con riferimento alle società cooperative, non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale di cui all’art. 2545-duodecies c.c.).

Essendo fatti salvi l’art. 2446, comma 1, e l’art. 2482-bis, commi 1-3, c.c., nell’ipotesi in cui il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo gestorio (o, in caso di sua inerzia, quello di controllo) dovrà comunque convocare senza indugio l’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti, sulla base della relazione predisposta dagli amministratori in merito alla situazione patrimoniale della società (corredata dalle osservazioni dei sindaci o, nelle s.r.l., del revisore legale). In forza della normativa emergenziale, tuttavia:

  1. qualora entro l’esercizio successivo le perdite non risultino diminuite a meno di un terzo, non dovrà essere convocata l’assemblea (o, nelle s.p.a., il consiglio di sorveglianza in caso di adozione del sistema c.d. dualistico) per l’approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate;
  2. qualora il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, inoltre, l’organo amministrativo non dovrà senza indugio convocare l’assemblea perché deliberi la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della società (come altrimenti previsto dagli artt. 2447, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c.).

In caso di perdite, naturalmente, non potranno essere distribuiti utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, comma 3, c.c.).

Art. 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

La norma consente una deroga al principio della continuità aziendale (c.d. going concern) di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c., prevedendo che, al ricorrere di determinate condizioni, le voci di bilancio possano essere valutate nella prospettiva della continuità aziendale, ancorché in base alla disciplina ordinaria non avrebbero potuto esserlo.

In base all’interpretazione dell’art. 7 del Decreto Liquidità fornita dall’Organismo Italiano di Contabilità nel Documento Interpretativo 6 del 4 maggio 2020 (“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”):

  1. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11”;
  2. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019 / 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L. n. 23/2020”.

Il criterio di valutazione “in deroga” deve essere specificamente illustrato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Ai finanziamenti sostitutivi di capitale di rischio (c.d. “anomali”) effettuati, dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, a favore della società da parte dei soci o del soggetto che esercita sulla stessa attività di direzione e coordinamento, non si applica la regola ordinaria che subordina il rimborso di tali finanziamenti alla soddisfazione degli altri creditori sociali (c.d. “terzi”), rispettivamente stabilita agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.