Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”), e il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), nell’ambito delle misure emergenziali nel settore della giustizia civile, sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle udienze civili, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di sicurezza sanitaria per contenere gli effetti della pandemia, secondo tre modalità:
- l’udienza mediante trattazione scritta;
- l’udienza mediante collegamento da remoto o videoconferenza;
- l’udienza “in presenza”, per i casi nei quali sia richiesta la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti e difensori (quali testimoni, terzi, consulenti, etc.), con l’individuazione di regole specifiche di comportamento da adottare al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i presenti.
Il regime emergenziale, originariamente previsto per le udienze fissate sino alla data del 31 luglio 2020, in sede di conversione del “Decreto Cura Italia” (Legge 2020, n. 70), è stato anticipato alla data del 30 giugno 2020.
Attualmente, dunque, a partire dal 30 giugno, le udienze dovrebbero tornare a svolgersi secondo le modalità ordinarie (salvo ovviamente possibili rinvii), pur restando validi gli atti e i provvedimenti già adottati e, quindi, fermi gli effetti di provvedimenti che abbiano disposto lo svolgimento delle udienze già fissate secondo le modalità eccezionali della trattazione scritta o della videoconferenza.
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo.
Nel corso della discussione in V Commissione in sede referente della Camera dei Deputati (Proposta emendativa D’Orso Valentina e altri, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni il 3 luglio u.s.), infatti, è stato approvato l’emendamento all’art. 221 al D.D.L. di conversione (C2500) del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), nella parte in cui interviene a modificare l’art. 83 del “Decreto Cura Italia”.
Tale emendamento, “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19”, proroga sino al 31 ottobre 2020 il regime provvisorio di svolgimento delle udienze, le quali si svolgeranno:
- di regola, quando le udienze non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti, secondo le modalità della trattazione scritta, ossia mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; il giudice deve comunicare la sostituzione dell’udienza con il deposito delle note scritte (30 giorni prima della data fissata per l’udienza), i termini per il deposito delle note (5 giorni prima della predetta data), salva la facoltà delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- su istanza o con il consenso delle parti, quando le udienze non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed informatizzati del Ministero della giustizia; l’istanza di partecipazione mediante collegamento da remoto è fissato in almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza; il giudice da comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza; è comunque previsto che lo svolgimento dell’udienza debba in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione
- in presenza, in tutte le restanti ipotesi.
È prevista altresì la possibilità che il giudice, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d‘ufficio, disponga che il consulente, prima dell’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
La proroga al 31 ottobre 2020, inoltre, riguarda anche ulteriori misure relative ai procedimenti civili, tra cui l’obbligo di deposito telematico di atti e documenti, salva la possibilità che il capo dell’ufficio autorizzi il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza; l’obbligo di assolvimento del contributo unificato mediante sistemi informatici di pagamento; la possibilità di provvedere al deposito telematico di atti e documenti anche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, previo provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed informatizzati del Ministero della giustizia che dovrà accertare l’idoneità e la funzionalità dei relativi servizi.
Il legislatore sembra, dunque, aver imboccato una brutta china, perché il principio dell’oralità, già di per sé non pienamente applicato nella prassi e nel diritto vivente, finisce con l’essere definitivamente soppiantato, a livello normativo, dal principio della trattazione scritta.