Decreto Semplificazioni 2020: aumento di capitale a quorum ridotti

In data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24), c.d. “Decreto Semplificazioni 2020”.

Nella presente nota, in particolare, si intende fornire una prima lettura dell’art. 44 del Decreto, rubricato «Misure a favore degli aumenti di capitale».

Ai sensi del primo comma dell’art. 44, con riferimento alle assemblee (straordinarie) intervenute sino alla data del 30 aprile 2021 e aventi ad oggetto:

  1. gli aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura o crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
  2. l’introduzione nello statuto della clausola che in caso di aumento di capitale consente di escludere il diritto di opzione dei soci nei limiti di una percentuale del capitale sociale preesistente, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.;
  3. l’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c.;

«a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale», non si applica il quorum deliberativo “rafforzato” di «almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea», previsto dagli artt. 2368, comma 2, secondo periodo, 2369, commi 3 e 7, c.c.

Riassumendo, sino al 30 aprile 2021, nei predetti casi sub a)b) e c):

  • in presenza del suddetto quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale», come specificato dal secondo comma dell’art. 44, «la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea» (quorum deliberativo “semplice”), «anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate»;
  • in mancanza del suddetto quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale», invece, continueranno ad applicarsi i diversi quorum costitutivi previsti dal Codice Civile, il quorum deliberativo “rafforzato” di «almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (di cui ai derogati artt. 2368, comma 2, secondo periodo, 2369, commi 3 e 7, c.c.) e i maggiori quorum costitutivi e deliberativi eventualmente previsti dallo statuto.

A tale riguardo è opportuno ricordare che, salvo diverse previsioni statutarie (ove consentite), per l’approvazione delle delibere dell’assemblea straordinaria:

  1. l’art. 2368, comma 2, primo periodo, c.c., con riferimento alle società per azioni “chiuse”, prevede in prima convocazione un quorum deliberativo-costitutivo di «più della metà del capitale sociale»;
  2. il derogato art. 2368, comma 2, secondo periodo, c.c., con riferimento alle società per azioni “aperte” cooperative (v. infra v)), prevede in prima convocazione un quorum costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale» e un quorum deliberativo di «almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea»;
  3. il derogato art. 2369, comma 3, c.c., con riferimento alle società per azioni “chiuse” e alle società per azioni “aperte” cooperative (v. infra v)), prevede in seconda convocazione un quorum costitutivo di «oltre un terzodel capitale sociale» e un quorum deliberativo di «almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea»;
  4. il derogato art. 2369, comma 7, c.c., con riferimento alle società per azioni “aperte” cooperative (v. infra v)), prevede nelle convocazioni successive alla seconda un quorum costitutivo di «almeno un quinto del capitale sociale» e un quorum deliberativo di «almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea»;
  5. l’art. 2369, comma 1, secondo periodo, c.c., con riferimento alle società per azioni “aperte” diverse dalle cooperative, prevede in unica convocazione un quorum costitutivo di «almeno un quinto del capitale sociale» e un quorum deliberativo di «almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea», tramite il richiamo al comma 7 del medesimo articolo.

Benché secondo alcuni annunci del Governo la norma in esame avrebbe dovuto riguardare le sole società “quotate”, la stessa pare concernere, in diversa misura, tutte le società per azioni, sia “aperte” (“quotate” o “diffuse”; v. supra ii)v)) sia “chiuse” (v. supra iii)).

La norma, invece, non coinvolge gli aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata, con riferimento ai quali, il combinato disposto degli artt. 2480, 2479-bis, comma 3, e 2479, comma 2, n. 4, c.c., prevede il quorum deliberativo-costitutivo di «almeno la metà del capitale sociale».

Al suo terzo comma, l’art. 44 prevede che fino al 30 aprile 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti di capitale a pagamento «con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima»; i termini di convocazione delle relative assemblee «sono ridotti della metà».

Il quarto comma dell’art. 44 modifica i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2441 c.c.:

  • al nuovo comma 2 dell’art. 2441 c.c. viene stabilito che per l’esercizio del diritto di opzione relativo a un aumento di capitale a pagamento deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione «sul sito internet della società» (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) o, in mancanza, dalla sua «iscrizione nel registro delle imprese»;
  • al nuovo comma 3 dell’art. 2441 c.c. viene stabilito che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte»;
  • al nuovo comma 4 dell’art. 2441 c.c. viene stabilito che «il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto», oltre che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche nelle società con azioni «negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione», sempre nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, «o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti», a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; prevedendosi che, in caso sia proposta una delibera di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni delle stesse «devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali».