Il Decreto Liquidità e gli interventi in materia di crisi d’impresa

Il 4 giugno scorso, i Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di conversione del d.l. 23/2020, il cd “decreto liquidità”.

Tra le novità più significative e attese del provvedimento, si segnalano alcuni interventi in materia di crisi d’impresa. 

Anzitutto, in tema di fallimento.

L’improcedibilità sino al 30 giugno 2020 della domanda di fallimento non è più esclusa soltanto nel caso in cui provenga dal pubblico ministero e contenga anche la domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio ma pure i) quando proviene dall’imprenditore stesso e l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19, ii) quando viene formulata dal creditore o dal pubblico ministero, a seguito della declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall., iii) quando è richiesta dal pubblico ministero nei casi in cui l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore.

L’irrilevanza del “periodo di blocco” delle istanze di fallimento nei casi in cui la declaratoria di insolvenza sopraggiunga comunque entro il 30 settembre 2020, già prevista dal decreto liquidità ai fini del computo del termine per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese e ai fini della proponibilità delle azioni revocatorie, è stata estesa dalla legge di conversione anche ai fini del computo del periodo sospetto degli atti a titolo gratuito, dei pagamenti non scaduti e degli atti in pregiudizio dei creditori di cui, rispettivamente, agli artt. 64, 65, 66 e 67 l. fall.

Qualche novità, tuttavia, anche per le procedure alternative al fallimento.

Il debitore che abbia ottenuto dal Tribunale il termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. per il deposito della proposta di concordato preventivo o la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive nelle more delle trattative per il perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis, comma 7, l. fall., entro i termini assegnati, ha la possibilità di rinunciare alla procedura intrapresa e ottenere la declaratoria di improcedibilità della stessa dal Tribunale, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., pubblicato nel registro delle imprese (di cui deve allegare prova).

È, poi, introdotta una deroga al divieto di ri-presentare istanza per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva nei due anni dal rigetto di una medesima istanza se il deposito del ricorso avviene entro il 31 dicembre 2020. 

Inoltre, la proroga di sei mesi della scadenza per l’adempimento, già riconosciuta per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati in scadenza dopo il 23 febbraio 2020, è stata estesa anche agli accordi di composizione delle crisi e ai piani del consumatore omologati aventi scadenza dopo la stessa data.