Con il Decreto Legge 7 ottobre, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (G.U. Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020), le misure emergenziali in materia di processo civile e penale sono prorogate, di pieno diritto, sino al 31 dicembre 2020.
Le norme d’interesse sono contenute nell’art. 1., comma 3, lett. a), che modifica il Decreto Legge n. 83/2020, prevedendo che, all’articolo 1, comma 3, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020», e nell’art. 1., comma 3, lett. b), n. 7, che inserisce, nell’allegato 1 del Decreto Legge n. 83/2020, dopo il comma 33, il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
In forza del nuovo decreto, dunque, debbono ritenersi oggi prorogati sino a fine anno:
- l’obbligo del deposito telematico di atti e documenti nei processi civili davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, nella modalità a trattazione scritta;
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, nella modalità mediante collegamenti audiovisivi a distanza;
- la possibilità di partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;
- il potere del giudice di disporre, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ex art. 193 c.p.c., il deposito del giuramento telematico da parte dell’ausiliare;
- infine, la possibilità del deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione.
Tutto ciò, naturalmente, senza poter escludere che possano darsi ulteriori future estensioni dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da COVID-19, alle quali, nell’attuale momento di incertezza, ci stiamo ormai abituando.
Nel frattempo, è stato sottoscritto, presso il Ministero della Giustizia, un protocollo per l’avvio del processo telematico in Cassazione. Dal 26 ottobre, ha avuto inizio la fase di sperimentazione del deposito del deposito telematico degli atti, prodromico alla futura attivazione del relativo servizio, anche nel processo di legittimità. Nella prima fase, un teamdi avvocati patrocinanti in Cassazione, individuato dal Consiglio Nazionale Forense, è chiamato a trasmettere gli atti introduttivi e quelli successivi anche in modalità telematica, fermo restando che, fin quando non sarà adottato il decreto ministeriale di cui all’articolo 16 bis, comma 6, del decreto legge n. 179 del 2012, per la validità dell’atto, continuerà ad essere indispensabile il consueto deposito cartaceo presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Nella seconda fase, ove la fase sperimentale dia esito positivo, sarà adottato il decreto ministeriale contemplato all’articolo 16 bis, comma 6, del Decreto Legge n. 179/2912, che consentirà l’avvio del processo telematico, mediante il riconoscimento del valore legale al deposito in modalità telematica.
Il protocollo individua le seguenti scadenze: a) possibilità di deposito (facoltativo) degli atti introduttivi di parte a partire dal 16 gennaio sino al 16 Aprile 2021; b) deposito obbligatorio di atti introduttivi di parte, in modalità telematica, a decorrere dal 17 Aprile 2021.