Era atteso il pronunciamento delle Sezioni Unite sulle questioni relative all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso soglia, rimesse alla più autorevole composizione della Corte suprema dall’ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019 n. 26946, a composizione di un contrasto giurisprudenziale tra tesi opposte, che ha creato una notevole incertezza tra gli operatori, negli ultimi anni.
Con la sentenza 18 settembre 2020, n. 195987, muovendo dall’esame delle ragioni e delle finalità che sono alla base del divieto legale di usura (tutela del soggetto finanziato, repressione della criminalità economica, direzione del mercato creditizio, stabilità del sistema bancario), le Sezioni Unite hanno enunciando ben sette principi di diritto, accogliendo la tesi “estensiva” che impone l’applicazione della disciplina anti-usura anche quando, in difetto della restituzione della somma data a prestito, trovino applicazione gli interessi di mora.
La pronuncia merita attenzione anche per la soluzione fornita ad una pluralità di questioni connesse all’applicazione della normativa anti-usura agli interessi moratori, quali, ad esempio:
i. il tema della individuazione dei tassi soglia valevoli per la rilevazione dell’usura dei tassi di mora, che la pronuncia in esame risolve, richiamando il principio di simmetria già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018, fornendo agli operatori ed i consulenti un prontuario tecnico dettagliato, con tanto di espressioni matematiche, sia per il caso in cui il decreto ministeriale, applicabile al caso concreto, contenga la rilevazione della maggiorazione media dei tassi moratori, sia per il caso in cui tale rilevazione manchi. Nel primo caso, afferma la Corte, la maggiorazione media dei tassi moratori si somma al T.E.G.M per poi moltiplicare il tutto per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi previsti in decreto; nel secondo caso, si deve avere riguardo, comunque, al T.E.G.M rilevato, con la maggiorazione ivi prevista quale “spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato.
- La questione delle conseguenze della accertata usurarietà degli interessi di mora, in relazione all’art. 1815, comma 2, c.c.; le Sezioni Unite escludono la possibilità di estendere la sanzione della nullità anche agli interessi corrispettivi, se leciti, affermando, altresì, il diritto del mutuante di ottenere il pagamento delle rate scadute comprensive degli interessi corrispettivi, nonché degli interessi di mora, i quali, ove usurari, sono rideterminati secondo la previsione dell’art. 1224, comma 1, c.c.
- Le Sezioni Unite affrontano anche la questione della rilevanza del tasso previsto in astratto od applicato in concreto, da un lato, riconoscendo l’interesse del debitore ad agire per far accertare la natura usuraria del tasso moratorio a prescindere dalla sua effettivamente applicazione ma, dall’altro lato, attribuendo rilevanza, nei rapporti tra le parti, al tasso concretamente applicato, il quale, ove risulti sotto-soglia, deve ritenersi dovuto “senza che possa farsi valere la sentenza di mero accertamento” dell’usurarietà del tasso previsto in astratto.
- Da ultimo, le Sezioni Unite forniscono alcune preziose indicazioni in tema di distribuzione dell’onere probatorio, nelle controversie aventi ad oggetto la debenza e la misura degli interessi moratori, attribuendo al debitore l’onere di allegare e dimostrare la natura del contratto stipulato, la clausola negoziale relativa agli interessi, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, avuto riguardo agli elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; al soggetto finanziatore, l’onere di allegare e di provare gli eventuali fatti impeditivi-modificativi-estintivi dell’altrui diritto, fra i quali l’esistenza di una negoziazione della clausola in caso di contratto con un consumatore, ovvero la diversa misura degli interessi in concreto applicati, ecc.
La decisione delle Sezioni Unite è certamente apprezzabile, anche per l’ampiezza delle questioni trattate, andando a risolvere nodi problematici di particolare rilevanza nell’ambito di contenzioso fortemente alimentato dalla incertezza interpretativa delle norme e da orientamenti giurisprudenziali contrastanti.