Riforma del processo tributario: dal 16 settembre scatta la possibilità, per i ricorsi pendenti in Cassazione, di accedere alla definizione agevolata.

In data 1° settembre 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, su disegno di legge governativo, approvato dal Parlamento per conseguire gli obiettivi del PNRR in relazione allo smaltimento dell’arretrato giudiziario.

Molte le novità introdotte dalla riforma in materia di giustizia tributaria, tra le quali si segnala la professionalizzazione ed il reclutamento, tramite concorso, dei giudici tributari e l’istituzione, presso la Corte di cassazione, di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, che sostituisce la V sezione, esistente dal 1999 in forza di un provvedimento organizzativo del Primo Presidente della Corte.

L’art. 5 della legge consente, in funzione deflattiva e di smaltimento degli arretrati, la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione, prevedendo due ipotesi:

i. ove l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, è possibile accedere alla definizione agevolata, mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;

ii. ove l’Agenzia delle entrate sia risultata, in tutto o in parte, soccombente, in almeno uno dei precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata è possibile mediante il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

L’art. 16, comma 3, lettera c) della legge n. 289/2002 prevede che il valore della lite, “da assumere a base del calcolo per la definizione”, sia dato “dall’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in  caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore  della lite è determinato con riferimento a ciascun atto  introduttivo  del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e  dai tributi in esso indicati”.

Sono invece escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 7.

La domanda deve essere presentata, dal contribuente, con contestuale pagamento, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge 31 agosto 2022 n. 130.

I processi pendenti in Cassazione non sono sospesi, ma possono esserlo, su istanza del contribuente, sino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Da ultimo, con una previsione inserita nel decreto Aiuti bis, è stata abrogata la previsione che consentiva di accedere alla definizione agevolata esclusivamente per le controversie tributarie pendenti in Cassazione con ricorsi notificati entro la data del 15 luglio 2022; oggi la definizione è prevista per tutti i ricorsi notificati entro venerdì 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge 31 agosto 2022 n. 130.

Da quel momento, sarà possibile, per i contribuenti, nei casi previsti, chiedere la sospensione dei giudizi pendenti in Cassazione e presentare le domande di definizione del contenzioso.

Avv. Michele Comastri