La Cassazione, con l’ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023, chiarisce che a tutte le obbligazioni pecuniarie – quindi, non solo a quelle aventi titolo in un contratto, ma anche a quelle derivanti da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle – si applica l’art. 1284, comma 4, c.c. Pertanto, salvo che le parti non ne abbiano determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale (o arbitrale: art. 1284, comma 5, c.c.), il saggio degli interessi legali delle obbligazioni pecuniarie, indipendentemente da quale ne sia il titolo, è quello previsto dalla legislazione speciale per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Qui il testo dell’ordinanza: